Archivio mensile:dicembre 2013

BENEFICENZA A.A.F. 26.12.2013 ore 16.00 STADIO PASQUALE IANNIELLO FRATTAMAGGIORE

BENEFICENZA A.A.F. 26.12.13. ore 16.00.

Gentili Associati, nell’augurarVi un buon e sereno Natale cogliamo l’occasione di ricordarVi che la nostra Associazione, sempre sensibile a qualsiasi tipo di problematica che riguarda il territorio a cui essa è radicata, ha deciso di sostenere un’iniziativa di beneficenza promossa ed organizzata dal Comitato Promotore della manifestazione del 16 Novembre.

Il 26 Dicembre, allo Stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore, la Nerostellato Frattese, la Real Frattaminore e l’AfroNapoli United di comune accordo con il comitato promotore, hanno deciso di organizzare al giorno di Santo Stefano, subito dopo Natale, un triangolare di beneficenza. L’evento inizierà alle ore 16.00; la prima partita alle 17.00 circa. Costo del biglietto: 3 euro.

Questo il link dell’evento: https://www.facebook.com/events/203249593194394/?fref=ts

Le tre squadre di calcio, di divisioni diverse ma accomunate dalla stessa voglia di fare sport, si affronteranno sotto i colori e le parole d’ordine di “fiumeinpiena”, per aiutare il comitato promotore nelle varie iniziative sociali da esso sostenute, come donare, in occasione dell’ Epifania, un sorriso agli Angeli della Terra dei Fuochi ed alle loro famiglie.

Saranno presenti tanti volti noti, tra cui anche Padre Maurizio Patriciello, tifoso storico della Real Frattaminore.

Lo Sport è un valore universale, un patrimonio comune che associato alla beneficenza raggiunge la sua massima espressione fatta di buoni propositi e alti ideali. Quella del 26 dicembre non sarà una partita del cuore ma della terra, dell’ambiente il luogo dove riposa il nostro passato e dove il nostro presente cresce per divenire futuro; una partita non dei fuochi ma di quella Campania Felix che deve tornare a vivere e a splendere.

Pertanto Gentili Associati vi invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione benefica poiché difendere l’ambiente significa difendere se stessi.

Cordialità

Direttivo AAF

ATTO DI CIVILE – ESAME AVVOCATO 2013

citazione-esame-avvocato-2013-213x300TRACCIA ATTO DI CIVILE – ESAME AVVOCATO 2013

Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto defintitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla  della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio averebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar edi 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agisto sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

TRIBUNALE DI…….

RG.: …..  – GIUDICE: DOTT. ……….

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER: TIZIO, nato a ……. il ……… (CF.: ……………..), res.te in …………. alla via ……………….. ed elett.tedom.to in ………….. alla via ………. presso lo studio legale dell’avv. …………… (CF.: ………..), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al seguente numero ….. oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo ……………..

CONTRO: CAIO, rapp.to e difeso come in atti.

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PREMESSO

A)    Che con atto di citazione notificato nel mese di Novembre 2012 il sig. Caio ha convenuto in giudizio il sig. Tizio premettendo che aveva stipulato con quest’ultimi in data 20/06/1991 un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si obbligava a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire;

Esponeva altresì che in esecuzione dell’accordo raggiunto Caio aveva ricevuto da Tizio nella medesima data di sottoscrizione della scrittura privata la chiave dell’appartamento oggetto di compravendita,  non essendo però addivenuti fino ad oggi alla stipula del contratto definitivo.

Pertanto, l’attore concludeva affinché venisse dichiarata l’usucapione del bene immobile oggetto di causa, in quanto unico possessore dello stesso dal lontano giugno 1991.

B)    Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce nel presente giudizio il sig. Caio a mezzo del sottoscritto procuratore, che impugna e contesta la domanda attorea e ne chiede il rigetto per l’evidente infondatezza.

Rileva infatti che il sig. Caio ha pagato soltanto una parte del prezzo pattuito per la compravendita e precisamente ha versato  soltanto la prima rata di Lire 150.000.000 all’atto della sottoscrizione del preliminare e le due successive rate di L. 100.000.000 cadauna, senza null’altro più versare all’odierno comparente.

Tanto premesso in fatto, si espone in

DIRITTO

 

La domanda di accertamento dell’usucapione spiegata dall’attore è infondata in fatto ed in diritto e merita il rigetto.

Infatti si eccepisce fin da subito, nel caso di specie, il difetto del presupposto principale di cui all’art. 1158 c.c. secondo il quale, ai fini dell’acquisto a titolo originario del bene immobile oggetto di causa,occorre un “possesso continuato per venti anni”, possesso che da consolidata giurisprudenza (Cass. 05 02 1968 n. 378; Cass. 04 05 2005 n. 9226; Cass. 15 07 2002 n. 10230; Cass. 30 06 1982 n. 3939; Cass. 27 05 2003 n. 8422; Cass. 12 05 1999 n. 4702), si concretizza mediante la coesistenza da un lato del “corpus possessionis” identificato quale potere di fatto esercitato dal soggetto sul bene con un attività corrispondente a quella del proprietario e dall’altro dall’ “animus possidenti” ossia la volontà del possessore di esercitare sullo stesso bene i poteri del proprietario. Nel caso di specie, sebbene l’attore abbia ottenuto la consegna della chiave in sede di sottoscrizione del preliminare di vendita, giova rilevare che l’immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente non vale come possesso ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, in quanto trattasi di detenzione poiché mancante dell’elemento psicologico dell’ “animus possidendi”. Infatti, non a caso, tali argomentazioni trovano il loro riscontro giuridico nell’orientamento giurisprudenziale dettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 7930 del 27/03/2008,  in virtù della quale ha statuito che: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c.”. In altre parole, dal contratto preliminare sottoscritto dalle parti oggi in causa scaturisce da un lato un rapporto di comodato per quanto attiene alla consegna della cosa e dall’altro un rapporto di mutuo gratuito per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo. Conseguentemente, con riferimento al primo, la materiale disponibilità del bene ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso.

Con l’enunciazione del predetto principio, quindi è evidente che, anche quando le parti convengano la consegna della cosa anteriormente alla stipula del contratto definitivo così come nel caso di specie, la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza che l’effetto traslativo non si è ancora verificato, ragion per cui il promissario acquirente, avendo la consapevolezza dell’altruità della cosa, non può che essere sostenuto da un «animus detinendi», inutile ai fini del conseguimento del diritto di proprietà per usucapione. (Conf. Cass. 30 05 2000 n. 7142). Pertanto, quando viene pattuita la consegna del bene immobile prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, qualificando così la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, esclusivamente come detenzione e non come possesso utile ad usucapionem.

Per questi motivi e salvo altri, impugnandosi ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, il sig. Tizio, ut supra dom.to,rapp.to e difeso,

CONCLUDE

Perché piaccia all’Ill.mo Tribunale di ……. così provvedere:

1)     Rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto.

2)     Condannare Caio al pagamento in favore di Tizio delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, nonché CPA ed IVA come per legge.

Si produce mediante deposito:

1)     Atto di citazione notificato il ………..

2)     Contratto preliminare del 20/06/1991

S. J.

………, lì ……………..

Avv. …………………..

PROCURA ALLE LITI

 

Il sottoscritto……, nato a …….. il………, C.F.   res.te  in …………… (….),alla via …………, informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3°, del D.Lgs. nr. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto nel suddetto decreto legislativo e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo provvedimento legislativo come da atto allegato, Delega l’ avvocato ______________________ a rappresentarlo e difenderlo, in ogni stato e grado, anche esecutivo, del presente procedimento con ogni più ampio potere di legge, ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all’adempimento del mandato conferito.

Dichiara di eleggere domicilio presso il suo studio, sito  in ____________, alla via______________.

Ai sensi e per gli effetti della legge n.675/1996, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di aver ricevuto apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente a anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge ed al mandato conferito.

IN FEDE

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E’ AUTENTICA

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SCHEMA PARERE PENALE – GUIDA A SEGUITO DI ASSUNZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI E ALCOLICHE -ESAME AVVOCATO 2013

Tizio,dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche,nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio,, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.

Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.

Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato.

SCHEMA PARERE PENALE

1.    Inquadramento dei reati configurati

I reati rilevanti nel caso di specie sono:

guida in stato di ebbrezza ex art. 186 D. Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni: la fattispecie in esame rientra nell’ipotesi prevista e punita dalla lettera c) del decreto Legislativo menzionato che punisce con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 D. Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni a norma del quale “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.

omicidio colposo ex art. 589 c.p. il quale punisce “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona”: dunque si tratta di un reato cosiddetto di evento. La norma prevede altresì l’aggravante – di cui al terzo comma n. 1) e n. 2) – qualora il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

2. Analisi sull’elemento psicologico del reato

–         dolo eventuale: il soggetto pur prefigurandosi l’evento lesivo come conseguenza della propria condotta, agisce accettando il rischio del suo verificarsi.

–         colpa cosciente: l’agente si prefigura un dato evento ma agisce nella erronea convinzione che lo stesso non si verifichi.

3.     Riferimento giurisprudenziale a sostegno del caso di specie

Cass. Penale Sez. IV, Sent. n. 13083/09, la quale unisce i criteri della prevedibilità dell’evento e dell’accettazione del rischio stabilendo che la colpa cosciente sussiste allorché il soggetto si rappresenti la realizzazione dell’evento dannoso soltanto in astratto e non in concreto (come invece avviene nel dolo eventuale).

Cass. Pen. Sez. V, Sent.  n. 14302/06 secondo cui “ la responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso non è fondato sul mero rapporto di causalità materiale fra la precedente condotta e l’evento diverso, ma postula l’accertamento di un coefficiente di “prevedibilità” della morte o delle lesioni, in quanto forma di responsabilità per colpa”.

Cass. Pen. Sez. I Sent. n.20465/13 la quale statuisce che “in occasione di sinistro stradale con esito mortale, l’alterazione psicofisica del responsabile dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale”.

Cass. Pen. Sez.IV  Sent. n. 46441/12 secondo cui in  “caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura una ipotesi di reato complesso ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 84 c.p.”

4.     Conclusioni

Il legislatore di recente è intervenuto sulle norme che disciplinano l’omicidio colposo, prevedendo circostanze aggravanti nel caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: pertanto Tizio dovrà rispondere a titolo di colpa per il reato ex art. 589 c.p., seppur il reato risulta aggravato ai sensi del comma 3 n. 1 e 2 dell’art. 589.

SCHEMA TRACCIA FONDO PATRIMONIALE – ESAME AVVOCATO 2013

foto parereTRACCIA –  FONDO PATRIMONIALE.

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la Banca Alfa aveva erogato a Tizio e Caia l’importo di euro 250.000, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni.

L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.

SCHEMA SOLUZIONE PARERE

1)Inquadramento  sistematico normativo fondo patrimoniale art. 167c.c.

Il fondo patrimoniale è un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e costituisce un patrimonio separato la cui funzione è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.

 

Natura giuridica fondo patrimoniale:

Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, vincolata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Esso gode di una particolare disciplina essendo un atto di liberalità vale a dire un atto a titolo gratuito.
Infatti, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da:
un solo coniuge;
entrambi i coniugi;
un terzo: sia con atto pubblico (è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi per la costituzione del fondo) sia con testamento.

Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati;

2) Obbligo dell’osservanza dell’art. 162 c.c.

Il fondo è assoggettato alla stessa disciplina delle convenzioni matrimoniali, così come statuito nell’art 162 c.c. ed infatti dal disposto dell’articolo in commento emerge che qualora non  vi sia la forma pubblica, il fondo patrimoniale è sottoposto alla scure della nullità. L’amministrazione del fondo patrimoniale è regolata dalle stesse norme che disciplinano l’amministrazione della comunione legale di cui all’art. 180 c.c..

3) Oggetto del fondo patrimoniale.
Possono formare oggetto del fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi mediante annotazione del vincolo o comunque tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia lo strumento predisposto – cd. annotazione – per rendere facilmente conoscibili determinati fatti, dando agli interessati la possibilità di venirne a conoscenza) del vincolo cui sono sottoposti.

Si deve precisare che oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere un diritto diverso della proprietà come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà.

La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati, a pena di opponiblità, a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

 

4) Incidenza dell’ipoteca gravante su un bene inserito nel fondo patrimoniale.

L’ipoteca: è una garanzia (o meglio, un diritto reale di garanzia) concesso dal debitore o da un terzo su un bene a garanzia di un credito. L’ipoteca dà al creditore il potere di espropriare il bene, di metterlo in vendita e, con il ricavato, di soddisfarsi prima degli altri (eventuali) creditori.

Per quanto riguarda, in particolare, gli immobili inseriti nel fondo patrimoniale, la legge prevede che, se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono ipotecare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi o, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice.

Come infatti abbiamo più volte specificato, la finalità di tale fondo è quella di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia: per legge, i beni che vi sono compresi non possono essere aggrediti (cioè soggetti a esecuzione forzata) dai creditori sorti dopo la costituzione del fondo, e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ad esempio, il fondo non è aggredibile dal fornitore della ditta individuale di uno dei due coniugi).

Al contrario, invece, per quanto riguarda i debiti sorti prima della costituzione del fondo, gli eventuali creditori potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale (con la cosiddetta azione revocatoria) se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori medesimi.

In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).

Per contrastare l’azione revocatoria, i coniugi devono riuscire a dimostrare che il creditore era a conoscenza del fatto che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Su un bene già inserito nel fondo patrimoniale può ben essere iscritta ipoteca anche dopo l’iscrizione nel fondo stesso. Tuttavia, finché sussiste il fondo patrimoniale, il creditore non potrà pignorare e agire con l’esecuzione forzata nei confronti di tale immobile.

Non rileva la circostanza che l’iscrizione di ipoteca potrebbe comportare una diminuzione del valore del bene, in quanto lo scopo del fondo patrimoniale è quello di non distrarre il bene dalla sua destinazione, e non anche di tutelare l’integrità del suo valore.

Nel caso invece in cui l’ipoteca sia sorta prima che il bene venga inserito nel fondo patrimoniale, l’ipoteca sopravvive e, pertanto, su di essa il fondo non avrà alcun effetto. Il che vuol dire che il creditore potrà ugualmente espropriare l’immobile, senza bisogno di agire con l’azione revocatoria. Per tale ragione è opportuno non includere nel fondo immobili già ipotecati, a meno che non si tratti di mutui che stanno per essere estinti. Infatti, in quest’ultima ipotesi, il titolare dell’immobile, che verosimilmente estinguerà in breve tempo il proprio debito con la banca, metterà nello stesso tempo al riparo la propria casa da eventuali e successivi debiti.

5) Riferimento giurisprudenziale a sostegno del caso di specie.

Cass. S.U. 13 ottobre 2009 n.21658; conformi: Cass. Sez. I, 25 marzo 2009, n.7210; Cass. Sez. III, 8 ottobre 2008, n.24798; Cass. 16 novembre 2007, n.23745; Cass., 5 aprile 2007 n.8610; Cass. 15 marzo 2006, n.5684; Cass. 19 novembre 1999 n.12864.

6) Conclusioni.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito (Banca Alfa), potrà intraprendere una azione esecutiva sul bene sottoposto ad ipoteca, poiché la successiva costituzione del fondo patrimoniale sul bene immobile in questione rispetto alla iscrizione ipotecaria sul medesimo, non produce effetti e quindi non spiega efficacia nei confronti della banca Alfa, aderendo così al consolidato orientamento giurisprudenziale sopra enunciato.

FESTA NATALIZIA AVVOCATI 19 DICEMBRE 2013 ORE 21.00

Biglietto festa avvocati Natale 2013Siamo lieti di invitarVi, alla tanto attesa festa natalizia degli Avvocati,che si terrà giovedì 19 dicembre 2013 ore 21:00 c/o il Panart di Canrinaro (Ce) alla via Mazzini n.2. Le indicazioni stradali potete ricavarle dal sito ufficiale della struttura al seguente indirizzo: http://www.panartristosound.it/main.html.

L’ingresso alla festa è consentito esclusivamente con l’esibizione del biglietto che potete acquistare al costo di € 15.00 c/o l’Associazione Avvocati Frattesi rivolgendovi a:

Avv. Giuseppe Landolfo – Cell: 333.527.48.32;

Avv. Giampaolo Auletta – Cell: 393.001.57.02;

Avv. Rocco Sessa – Cell 338.233.96.79.

Il biglietto comprende una consumazione alcolica e/o analcolica ed è previsto un vasto buffet.

Con l’auspicio di poterci incontrare tutti insieme per scambiarci gli auguri di un sereno natale.

Il direttivo A.A.F.

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